Art. 22

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

In vigore dal 14 set 2018
(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio) 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. 3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. 4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa. 7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità. 9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'. 11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
Storico versioni

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In sintesi

Per ottenere per la prima volta la licenza di porto di fucile per uso di caccia o per rinnovarla dopo una revoca, è necessario superare un esame pubblico davanti a una commissione regionale su cinque materie specifiche (legislazione, zoologia, armi, tutela della natura e pronto soccorso). Per accedere all'esame serve un certificato medico di idoneità. La licenza dura cinque anni e può essere rinnovata presentando un nuovo certificato medico recente (non anteriore a tre mesi). Durante il primo anno di licenza, il cacciatore può andare a caccia solo se accompagnato da un cacciatore esperto con licenza da almeno tre anni e privo di determinate violazioni. Le stesse regole valgono anche per chi pratica la caccia con l'arco o con il falco.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina i requisiti e le modalità per ottenere e rinnovare la licenza di porto di fucile per uso di caccia, garantendo che i cacciatori abbiano un'adeguata preparazione teorico-pratica e l'idoneità fisica.

A chi si applica

A chiunque intenda richiedere o rinnovare la licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché a coloro che praticano l'attività venatoria con l'arco o con il falco.

Esempio pratico

Un cittadino decide di iniziare a praticare la caccia con l'arco: ottiene il certificato medico di idoneità, sostiene e supera tutti e cinque gli esami previsti davanti alla commissione regionale per conseguire l'abilitazione. Ottenuta la prima licenza, per i primi dodici mesi potrà andare a caccia esclusivamente se accompagnato da un cacciatore con licenza attiva da almeno tre anni in regola con la normativa.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di sostenere esami pubblici su cinque materie con esito favorevole in ciascuna; obbligo di presentare certificato medico di idoneità per gli esami e per il rinnovo quinquennale (con data non anteriore a tre mesi); obbligo per i neolicenziati di essere accompagnati per i primi 12 mesi da un cacciatore con licenza da almeno 3 anni non incorso in sanzioni di sospensione o revoca.

Domande frequenti

Quanto dura la licenza di porto di fucile per uso di caccia e come si rinnova?La licenza ha una durata di cinque anni. Il rinnovo avviene su domanda del titolare, allegando un nuovo certificato medico di idoneità rilasciato da non più di tre mesi rispetto alla data della domanda.
Quali materie d'esame bisogna superare per ottenere l'abilitazione venatoria?L'abilitazione richiede un esito favorevole in tutte e cinque le seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento, armi e munizioni con relativa legislazione, tutela della natura e salvaguardia della produzione agricola, e nozioni di pronto soccorso.
Chi ottiene la licenza per la prima volta può andare a caccia da solo?No, nei primi dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza è obbligatorio essere accompagnati da un cacciatore che abbia la licenza da almeno tre anni e non abbia subito sospensioni o revoche per violazioni della legge.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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