Art. 22
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
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Per ottenere per la prima volta la licenza di porto di fucile per uso di caccia o per rinnovarla dopo una revoca, è necessario superare un esame pubblico davanti a una commissione regionale su cinque materie specifiche (legislazione, zoologia, armi, tutela della natura e pronto soccorso). Per accedere all'esame serve un certificato medico di idoneità. La licenza dura cinque anni e può essere rinnovata presentando un nuovo certificato medico recente (non anteriore a tre mesi). Durante il primo anno di licenza, il cacciatore può andare a caccia solo se accompagnato da un cacciatore esperto con licenza da almeno tre anni e privo di determinate violazioni. Le stesse regole valgono anche per chi pratica la caccia con l'arco o con il falco.
La norma disciplina i requisiti e le modalità per ottenere e rinnovare la licenza di porto di fucile per uso di caccia, garantendo che i cacciatori abbiano un'adeguata preparazione teorico-pratica e l'idoneità fisica.
A chiunque intenda richiedere o rinnovare la licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché a coloro che praticano l'attività venatoria con l'arco o con il falco.
Un cittadino decide di iniziare a praticare la caccia con l'arco: ottiene il certificato medico di idoneità, sostiene e supera tutti e cinque gli esami previsti davanti alla commissione regionale per conseguire l'abilitazione. Ottenuta la prima licenza, per i primi dodici mesi potrà andare a caccia esclusivamente se accompagnato da un cacciatore con licenza attiva da almeno tre anni in regola con la normativa.
Obbligo di sostenere esami pubblici su cinque materie con esito favorevole in ciascuna; obbligo di presentare certificato medico di idoneità per gli esami e per il rinnovo quinquennale (con data non anteriore a tre mesi); obbligo per i neolicenziati di essere accompagnati per i primi 12 mesi da un cacciatore con licenza da almeno 3 anni non incorso in sanzioni di sospensione o revoca.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.