Art. 20

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

In vigore dal 10 lug 2010
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero) 1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. 2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea
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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Art. 20 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.) — Testo vigente | Portale Normativo