Art. 16
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
In vigore dal 1 gen 2026
(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
a-bis)
autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento;
a-ter)
autorizzare, su richiesta dei concessionari interessati, la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a-bis)
;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri- turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all', comma 5.
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