Art. 6

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145

In vigore dal 7 mar 1992
1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 1991, a lire 145.000 milioni per il 1992 e a lire 175.000 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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