Art. 5
LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145
In vigore dal 20 lug 1993
1.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 237
.
2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all', comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.
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