Art. 4

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145

In vigore dal 7 mar 1992
1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all', comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell', comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Nota all': - Per la legge n. 1552/1961 si veda in nota all'.
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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145 (Art. 4 Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.) — Testo vigente | Portale Normativo