Trattato

Art. 25

In vigore dal 5 mar 1992
Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente firmati dalle Parti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990. — Testo vigente | Portale Normativo