Trattato

Art. 23

In vigore dal 5 mar 1992
L'Italia e l'URSS, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei due Popoli e sul loro contributo inestimabile alla civiltà europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale. Una particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi Popoli dell'immensa ricchezza dell'eredità musicale, architettonica ed artistica; degli apporti della cultura, dell'arte, della letteratura moderne nonché della cinematografia; della vita quotidiana e culturale delle province, delle città e delle varie comunità etniche. Le Parti ribadiscono gli impegni presi con l'Accordo sull'istituzione dei Centri Culturali e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attività. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua e alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonché tra le Associazioni che operano in tali settori. L'Italia e l'URSS si impegnano a rendere possibile, nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine metteranno a disposizione dell'altra Parte i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, nonché sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196#art-t-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990. — Testo vigente | Portale Normativo