Trattato

Art. 18

In vigore dal 5 mar 1992
Consapevoli del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti intendono promuovere la loro collaborazione in questo campo, dando seguito agli indirizzi programmatici stabiliti nel relativo Accordo bilaterale. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Mediterraneo e del Mar Nero. Le Parti rafforzeranno la collaborazione nella lotta contro le calamità naturali, mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore.
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