Art. 25
Trattato

Art. 25

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In vigore dal 5 mar 1992
Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente firmati dalle Parti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.
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