Art. 7

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68

In vigore dal 27 feb 1992
Criteri e modalità per l'accensione dei mutui 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accensione dei mutui di cui agli ed individua gli istituti di credito abilitati.
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