Art. 13
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68
In vigore dal 27 feb 1992
Efficacia delle disposizioni
1. Fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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