Art. 13

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68

In vigore dal 27 feb 1992
Efficacia delle disposizioni 1. Fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68 (Art. 13 Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.) — Testo vigente | Portale Normativo