Art. 1

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68

In vigore dal 27 feb 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Finalità della legge 1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di: a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse; b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooper- ative; c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attività di logistica; d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonchè l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli; e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale; f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose; g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni; h) favorire la cessazione dell'attività delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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