Art. 4
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177
In vigore dal 15 mar 1992
1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale.
2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, nè produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.
4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, sarà fatto sopra ricorso al pretore del luogo ove è sita l'area acquisita.
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