Art. 2
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177
In vigore dal 15 mar 1992
1. I comuni di cui all' sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo , i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.
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