Art. 3
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177
In vigore dal 1 gen 2002
1. Il prezzo di cui all' è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie
, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione
.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di L.
100.000.
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