Art. 6
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175
In vigore dal 15 mar 1992
1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell' e nell', in quanto compatibili.
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