Art. 2

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175

In vigore dal 17 mar 1999
1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall', è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione. 3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all', nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all' a quelle stabilite con apposito regolamento emanto dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta. 3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità.
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175 (Art. 2 Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione) — Testo vigente | Portale Normativo