Art. 4

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175

In vigore dal 6 mag 2004
1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonchè con inserzioni sugli elenchi telefonici, e sugli elenchi generali di categoria attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie , attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. 3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonchè al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo