Art. 1
In vigore dal 1 feb 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989;
b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri delle CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989;
c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989;
d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989;
e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989;
f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989;
Storico versioni
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