Art. 1

In vigore dal 1 feb 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989; b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri delle CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989; c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989; d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989; e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989; f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989;
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