Protocollo

Art. 5

In vigore dal 1 feb 1992
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1o gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;40#art-p-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989. — Testo vigente | Portale Normativo