Protocollo
Art. 1
In vigore dal 1 feb 1992
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO
DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,
CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune sono applicate dal 1o gennaio 1988;
CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all' dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo;
HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
L'accordo è modificato come segue:
1) è inserito l'articolo seguente:
"ARTICOLO 9 bis
In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di
una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati
nell'accordo, il Comitato misto può adattare per tali prodotti la
nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo
conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.";
2) l'allegato è sostituito dall'allegato al presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;40#art-p-1