Capo V

Art. 19

Contenimento delle spese degli enti locali.

In vigore dal 31 dic 1991
1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, nonché dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.
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Contenimento delle spese degli enti locali. (Art. 19 Disposizioni in materia di finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo