Capo V
Art. 17
Norme in materia di amministrazione postale
In vigore dal 31 dic 1991
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico- finanziaria.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potrà essere disposta se, a distanza di non più di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle località che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio e, se del caso, un servizio postale itinerante.
3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.
4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a società di capitali o ad enti economici esercenti attività postale o di telecomunicazioni ovvero attività ad esse complementari o accessorie. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalità e procedure per il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, può stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantità di effetti postali, purchè nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.
Storico versioni
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