Capo V

Art. 18

Attività della Cassa depositi e prestiti

In vigore dal 31 dic 1991
1. Le disposizioni dell' del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992. 2. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.
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