Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli , comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all', comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all', comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all', comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno
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4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell' della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394#art-30
In sintesi
L'articolo punisce con l'arresto e con l'ammenda (con pene raddoppiate in caso di recidiva) chi viola specifici divieti o misure di salvaguardia previsti per le aree protette, estendendo tali sanzioni anche a riserve statali e parchi regionali. La violazione dei provvedimenti degli enti di gestione comporta sanzioni amministrative pecuniarie, con importi ridotti se un'area marina non è segnalata e chi conduce un'unità da diporto non ne conosce i vincoli. In caso di flagranza per determinati reati, il personale di sorveglianza può disporre il sequestro delle cose usate per commettere l'illecito. Chi danneggia l'area è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi, ove possibile, ed è comunque tenuto a risarcire il danno, mentre il giudice può disporre la confisca dei mezzi usati.
Perché esiste questa norma
La norma definisce il quadro delle sanzioni penali e amministrative per punire le violazioni delle regole poste a tutela delle aree protette e garantire il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni.
A chi si applica
Si applica a chiunque violi i vincoli, i divieti, i regolamenti o le misure di salvaguardia vigenti nelle aree protette, nei parchi e nelle riserve, inclusi i conduttori di unità da diporto e gli enti di gestione.
Esempio pratico
Una persona naviga a motore all'interno di un'area protetta marina non segnalata senza essere a conoscenza dei divieti d'accesso. In questo caso, il trasgressore viene sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una somma compresa tra 200 e 1.000 euro.
Adempimenti e conseguenze
Sono previsti l'arresto (fino a 6 o 12 mesi), l'ammenda (da lire 200.000 a lire 50.000.000, raddoppiabili per recidiva), sanzioni amministrative pecuniarie (da 200 a 1.000 euro o da 25 a 500 euro per unità da diporto in aree marine non segnalate, oppure da lire 50.000 a lire 2.000.000 per violazioni di disposizioni degli organismi di gestione), il sequestro e la confisca delle cose adoperate per l'illecito, oltre all'obbligo di riduzione in pristino e di risarcimento del danno.
Domande frequenti
Cosa succede in caso di recidiva nella violazione delle disposizioni penali?In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda previste dal primo comma vengono raddoppiate.
Chi può disporre il sequestro in caso di flagranza di reato?Per determinate violazioni costituenti reato, il sequestro di ciò che è stato adoperato per l'illecito può essere disposto in flagranza anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta.
Quali obblighi ha chi arreca danni all'area protetta?Il responsabile è tenuto a provvedere, ove possibile, alla riduzione in pristino dell'area danneggiata e resta comunque obbligato al risarcimento del danno.