Art. 20
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
In vigore dal 28 dic 1991
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
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