Art. 19
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
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L'articolo stabilisce che l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, avvalendosi delle Capitanerie di porto, assicura il raggiungimento degli scopi dell'area marina protetta, potendo affidarne la gestione tramite convenzione a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. Se l'area marina confina con un'area protetta terrestre, la gestione spetta al soggetto competente per quest'ultima. All'interno delle aree marine sono vietate attività dannose come la cattura o il danneggiamento di specie animali e vegetali, la navigazione a motore, lo scarico di rifiuti, l'introduzione di armi ed esplosivi, le alterazioni delle acque e la pubblicità. Un regolamento ministeriale disciplina divieti ed eventuali deroghe in base al livello di protezione richiesto, mentre la sorveglianza è affidata alle Capitanerie di porto e alle polizie degli enti locali delegati.
La norma disciplina la gestione, la sorveglianza e la tutela delle aree marine protette per preservare le caratteristiche dell'ambiente marino e garantirne le finalità istitutive.
Si applica a chiunque frequenti, navighi o svolga attività nelle aree marine protette, nonché agli enti e alle autorità preposti alla loro gestione e sorveglianza.
Un diportista che intende transitare con una barca a motore all'interno dei confini di un'area marina protetta non può farlo liberamente, poiché la navigazione a motore rientra tra i divieti generali previsti dalla legge, salvo specifiche deroghe stabilite dall'apposito regolamento.
Obbligo di rispettare i divieti di navigazione a motore, scarico rifiuti, alterazione delle acque, prelievo o danneggiamento di flora, fauna, minerali e reperti; adempimento di stipulare convenzioni o regolamenti ministeriali per la gestione e le deroghe.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.