Art. 19

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

In vigore dal 29 dic 1998
Gestione delle aree protette marine 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette ma- rine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 4. I divieti di cui all', comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. 7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette .
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, avvalendosi delle Capitanerie di porto, assicura il raggiungimento degli scopi dell'area marina protetta, potendo affidarne la gestione tramite convenzione a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. Se l'area marina confina con un'area protetta terrestre, la gestione spetta al soggetto competente per quest'ultima. All'interno delle aree marine sono vietate attività dannose come la cattura o il danneggiamento di specie animali e vegetali, la navigazione a motore, lo scarico di rifiuti, l'introduzione di armi ed esplosivi, le alterazioni delle acque e la pubblicità. Un regolamento ministeriale disciplina divieti ed eventuali deroghe in base al livello di protezione richiesto, mentre la sorveglianza è affidata alle Capitanerie di porto e alle polizie degli enti locali delegati.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la gestione, la sorveglianza e la tutela delle aree marine protette per preservare le caratteristiche dell'ambiente marino e garantirne le finalità istitutive.

A chi si applica

Si applica a chiunque frequenti, navighi o svolga attività nelle aree marine protette, nonché agli enti e alle autorità preposti alla loro gestione e sorveglianza.

Esempio pratico

Un diportista che intende transitare con una barca a motore all'interno dei confini di un'area marina protetta non può farlo liberamente, poiché la navigazione a motore rientra tra i divieti generali previsti dalla legge, salvo specifiche deroghe stabilite dall'apposito regolamento.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di rispettare i divieti di navigazione a motore, scarico rifiuti, alterazione delle acque, prelievo o danneggiamento di flora, fauna, minerali e reperti; adempimento di stipulare convenzioni o regolamenti ministeriali per la gestione e le deroghe.

Domande frequenti

A chi può essere affidata la gestione di un'area marina protetta?Può essere concessa con apposita convenzione a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute, oppure attribuita al soggetto competente dell'area terrestre se l'area marina è confinante.
Quali attività sono espressamente vietate nelle aree protette marine?Sono vietati la cattura e il danneggiamento di flora e fauna, l'asportazione di minerali e reperti, l'alterazione delle acque, le attività pubblicitarie, l'introduzione di armi ed esplosivi, la navigazione a motore e lo scarico di rifiuti.
Chi si occupa della sorveglianza all'interno delle aree marine protette?La sorveglianza è esercitata dalle Capitanerie di porto e dalle polizie degli enti locali a cui è stata delegata la gestione delle aree protette.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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