Art. 3
In vigore dal 10 nov 1991
1. L' della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:
". - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indi- cate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.
3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall' della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni".
Storico versioni
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