Art. 2

In vigore dal 10 nov 1991
1. All'articolo 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall' della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: "od accettata".
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