Art. 5
In vigore dal 10 nov 1991
1. Dopo l' della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:
"- bis. - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.
- ter. - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: 'Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messinà".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia
e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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