Art. 3
LEGGE 17 ottobre 1991, n. 335
In vigore dal 4 ago 1993
1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano
, nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano
sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.
2. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-17;335#art-3