Art. 1
LEGGE 17 ottobre 1991, n. 335
In vigore dal 13 nov 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-17;335#art-1