Art. 2
LEGGE 17 ottobre 1991, n. 335
In vigore dal 13 nov 1991
1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all', e a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.
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