Art. 9
LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344
In vigore dal 15 nov 1991
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.
Nota all':
- Per il titolo della legge n. 763/1981 si veda in nota all'.
Storico versioni
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