Art. 8

LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

In vigore dal 15 nov 1991
Reinsediamento 1. Una indennità una tantum di importo pari a quella prevista dall' è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo