Art. 8
LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344
In vigore dal 15 nov 1991
Reinsediamento
1. Una indennità una tantum di importo pari a quella prevista dall' è corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.
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