Art. 2

LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

In vigore dal 1 gen 2004
Provvidenze economiche 1. L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di cui all' della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una tantum e a lire 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 2. La dichiarazione prevista dall', comma secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390. (1)
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