Art. 40
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 24 ott 1991
(Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949)
1. Al secondo comma dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale".
Nota all':
- Il testo vigente all' della legge 949/1952, così come modificato da ultimo dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
". - È istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.
L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell', primo comma, al fine di integrare le disponibilità finanziarie, per le operazioni di credito destinate:
a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;
b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;
c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;
d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;
e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni;
e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazine tecnologica e per la tutela ambientale".
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