Art. 42
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
In vigore dal 24 ott 1991
(Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato)
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonchè agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.
Nota all':
- La legge n. 1404/1956, così come modificata dalla legge n. 356/1958, dal d.-l. n. 65/1989, dal d.-l. n. 285/1980 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1980, n. 441, disciplina la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. L'istituzione e l'attività dell'Ufficio liquidazione previsto dall' della legge in esame sono state disciplinate con D.M. del 14 gennaio 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'8 febbraio 1957) e con D.M. dell'11 ottobre 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 30 ottobre 1957).
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