Art. 4

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

In vigore dal 24 ott 1991
(Controlli) 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell', comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli , nonchè delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonchè degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane. 2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo di cui all' ai sensi dell', comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all', comma 1, svolge attività di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1. 4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le società finanziarie regionali. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali". 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva.
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