Art. 3

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

In vigore dal 24 ott 1991
(Forme di partecipazione al capitale di rischio) 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell' per l'ammissione alle agevolazioni previste dall', si considerano le seguenti operazioni: a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata; b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all', comma 3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse: a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonchè da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
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