Art. 6
LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
In vigore dal 21 mar 1993
I m p o s t e
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Storico versioni
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