Art. 2

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

In vigore dal 14 set 1991
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. 2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell', non possono essere soppressi. 3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell', non possono essere destinati alla sperimentazione. 4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell', devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell', fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell', sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale. 12. Le strutture di cui al comma 1 dell' possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso. Nota all': - Gli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono così formulati: "Art. 86. - I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonchè in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato". "Art. 87. - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anzichè essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post- contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprifilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo". "Art. 91. - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione". N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell' del citato D.P.R. n. 320/1954: ". - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all', devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

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In sintesi

L'articolo stabilisce che il controllo delle nascite di cani e gatti avvenga tramite i servizi veterinari pubblici o ambulatori autorizzati. I cani vaganti catturati non possono essere soppressi né usati per la sperimentazione; se identificati con tatuaggio vengono restituiti, altrimenti vengono tatuati e, trascorsi sessanta giorni, possono essere ceduti a privati o associazioni. La soppressione con metodo eutanasico è consentita solo tramite veterinari se gli animali sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Per i gatti liberi è vietato ogni maltrattamento, ne viene disposta la sterilizzazione con reinserimento nel gruppo e la possibilità di affidamento delle colonie ad associazioni protezioniste.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la tutela degli animali di affezione e il controllo demografico di cani e gatti, vietandone la soppressione ingiustificata e la sperimentazione per prevenire il randagismo e garantire il loro benessere.

A chi si applica

Si applica ai proprietari o detentori di animali, ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali, agli enti e associazioni protezioniste, ai gestori delle strutture di ricovero e alla collettività in generale.

Esempio pratico

Un cane privo di tatuaggio viene trovato a vagare per strada e portato in una struttura di ricovero pubblica, dove viene tatuato e sottoposto a profilassi. Se entro sessanta giorni nessuno lo reclama, il cane viene dato in affidamento a una persona che assicura di trattarlo bene.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di sterilizzazione e restituzione al gruppo per i gatti liberi; obbligo di tatuaggio per i cani non tatuati; divieto assoluto di maltrattamento dei gatti liberi; divieto di soppressione e di cessione per sperimentazione dei cani ricoverati salvo i casi espressamente previsti di malattie gravi o pericolosità.

Domande frequenti

Un cane catturato può essere destinato alla sperimentazione?No, il testo vieta espressamente di destinare alla sperimentazione i cani catturati o provenienti dalle strutture di ricovero.
In quali casi è consentito sopprimere un cane o un gatto libero?La soppressione è ammessa solo con metodo eutanasico ad opera di veterinari se l'animale è gravemente malato o incurabile, oppure, per i cani, anche se di comprovata pericolosità o nei casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria.
Cosa succede ai gatti che vivono in libertà una volta catturati?I gatti che vivono in libertà vengono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e successivamente reintrodotti nel proprio gruppo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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