Art. 4

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

In vigore dal 1 gen 2008
Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite . . . attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all', comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all', comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti . 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'.
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In sintesi

I Comuni, da soli o associati, e le comunità montane devono attuare in via prioritaria piani di sterilizzazione per controllare le nascite, destinandovi almeno il 60 per cento delle risorse previste. Hanno inoltre l'obbligo di risanare i canili comunali esistenti e costruire rifugi per cani secondo i criteri fissati dalle leggi regionali. La gestione dei canili e gattili sanitari può avvenire in via diretta oppure tramite convenzioni con associazioni animaliste, zoofile o soggetti privati, a patto che sia garantita la presenza di volontari per le adozioni e gli affidamenti. Infine, i servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali devono attenersi alle disposizioni stabilite per il trattamento degli animali.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i compiti e gli obblighi specifici dei Comuni e delle comunità montane per il controllo demografico degli animali di affezione e la gestione delle strutture di accoglienza.

A chi si applica

La disposizione si applica ai Comuni (singoli o associati), alle comunità montane, ai servizi comunali, ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali, nonché alle associazioni animaliste, zoofile e ai soggetti privati convenzionati.

Esempio pratico

Un Comune decide di destinare la quota di risorse prescritta all'avvio di una campagna di sterilizzazione sul territorio. Contestualmente, stipula una convenzione con un'associazione animalista per la gestione del canile sanitario, assicurando la presenza di volontari per favorire l'adozione dei cani ricoverati.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per i comuni e le comunità montane di attuare prioritariamente piani di controllo delle nascite con quota non inferiore al 60% delle risorse previste, di risanare i canili comunali, di costruire rifugi per cani e di gestire canili e gattili sanitari garantendo la presenza di volontari per le adozioni; obbligo per servizi comunali e servizi veterinari di attenersi alle disposizioni prescritte per il trattamento degli animali. Sanzioni non previste nel testo.

Domande frequenti

Quale quota di risorse deve essere destinata ai piani di controllo delle nascite tramite sterilizzazione?Ai piani di sterilizzazione deve essere destinata prioritariamente una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse specificate dalla legge.
Come possono essere gestiti i canili e i gattili sanitari?Possono essere gestiti direttamente dai Comuni o dalle comunità montane, oppure tramite apposite convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati.
Quale condizione deve essere garantita se la gestione è affidata a soggetti privati?I soggetti privati convenzionati devono garantire all'interno della struttura la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione di adozioni e affidamenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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