Art. 4
LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
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I Comuni, da soli o associati, e le comunità montane devono attuare in via prioritaria piani di sterilizzazione per controllare le nascite, destinandovi almeno il 60 per cento delle risorse previste. Hanno inoltre l'obbligo di risanare i canili comunali esistenti e costruire rifugi per cani secondo i criteri fissati dalle leggi regionali. La gestione dei canili e gattili sanitari può avvenire in via diretta oppure tramite convenzioni con associazioni animaliste, zoofile o soggetti privati, a patto che sia garantita la presenza di volontari per le adozioni e gli affidamenti. Infine, i servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali devono attenersi alle disposizioni stabilite per il trattamento degli animali.
La norma definisce i compiti e gli obblighi specifici dei Comuni e delle comunità montane per il controllo demografico degli animali di affezione e la gestione delle strutture di accoglienza.
La disposizione si applica ai Comuni (singoli o associati), alle comunità montane, ai servizi comunali, ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali, nonché alle associazioni animaliste, zoofile e ai soggetti privati convenzionati.
Un Comune decide di destinare la quota di risorse prescritta all'avvio di una campagna di sterilizzazione sul territorio. Contestualmente, stipula una convenzione con un'associazione animalista per la gestione del canile sanitario, assicurando la presenza di volontari per favorire l'adozione dei cani ricoverati.
Obbligo per i comuni e le comunità montane di attuare prioritariamente piani di controllo delle nascite con quota non inferiore al 60% delle risorse previste, di risanare i canili comunali, di costruire rifugi per cani e di gestire canili e gattili sanitari garantendo la presenza di volontari per le adozioni; obbligo per servizi comunali e servizi veterinari di attenersi alle disposizioni prescritte per il trattamento degli animali. Sanzioni non previste nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.