Art. 6

LEGGE 14 agosto 1991, n. 278

In vigore dal 12 set 1991
1. La percentuale di programmi informativi stabilita quale requisito per l'accesso alle provvidenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dagli della citata legge n. 250 del 1990 e dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalle domande relative all'anno 1988, è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le imprese devono dare libero accesso agli incaricati del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei locali in cui esse hanno sede ed in quelli di trasmissione, per consentire l'esame e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 223 del 1990. 3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dai benefici per l'anno per il quale è stata fatta richiesta e per il seguente oltre alla sospensione per un mese dalla concessione di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 4. È abrogato l' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, come modificato dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987, n. 557. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Note all': - Il testo dell'art. 11 della legge n. 67/1987, come modificato dall'art. 7 della legge n. 250/1990, è il seguente: "Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1› gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9, viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonchè alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo nonchè per la verifica periodica della loro persistenza". - Il testo degli della legge n. 250/1990 è il seguente: ". - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di infomazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento di costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonchè alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987". "Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1› gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale". - Il testo dell'art. 23, comma 3, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente: "Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione). - 1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: 'c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessà. 2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonchè ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67". - Il testo dell'art. 36 della medesima legge n. 223/1990 è il seguente: "Art. 36 (Regolamento di attuazione). - 1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonchè le competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento". - Il testo dell'art. 20, commi 4 e 5, della ripetuta legge n. 223/1990 è il seguente: "4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonchè la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. 5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi". - Il testo dell'art. 16 della stessa legge n. 223/1990 è il seguente: "Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonchè gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonchè società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36. 6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonchè per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooper- ative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a: a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2. 11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10- bis, 10- ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili. 17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà lo- cale di carattere non commerciale. 19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi. 21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; b) per rinuncia del concessionario; c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento. 22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. 23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo". - Il D.P.C.M. n. 410/1987 reca: "Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza". L' di detto decreto riguardava norme sui controlli da parte del servizio dell'editoria.
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