Art. 2
LEGGE 14 agosto 1991, n. 278
In vigore dal 7 gen 2011
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto
. . .
dall', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è raddoppiato.
2. All', comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".
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