Art. 5

LEGGE 14 agosto 1991, n. 278

In vigore dal 12 set 1991
1. L', comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico. 2. I contributi disposti dall', comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno. 3. All' della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Qualora le società di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, è sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale". Nota all': - Per il testo dell' della legge n. 250/1990, così come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'.
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