Art. 8
LEGGE 11 agosto 1991, n. 271
In vigore dal 10 set 1991
1. Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall' del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, è sostituito dal seguente:
"I militari delle Forze armate nonchè gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio".
Nota all':
- Si trascrive il testo dell'art. 49 del testo unico n. 361/1957, come da ultimo modificato dal presente articolo:
"Art. 49. - I militari delle forze armate nonchè gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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