Art. 12

LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

In vigore dal 10 set 1991
1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge". 2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957, già sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Istrana, addì 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------- Nota all': - Per il testo dell'art. 92 del testo unico n. 361/1957 vedasi in nota all'.
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