Art. 12
LEGGE 11 agosto 1991, n. 271
In vigore dal 10 set 1991
1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge".
2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957, già sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Nota all':
- Per il testo dell'art. 92 del testo unico n. 361/1957
vedasi in nota all'.
Storico versioni
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