Art. 12 · LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

Art. 12

LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

In vigore dal 10 set 1991
1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge". 2. La tabella G allegata al testo unico n. 361 del 1957, già sostituita dalla tabella F allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Istrana, addì 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------- Nota all': - Per il testo dell'art. 92 del testo unico n. 361/1957 vedasi in nota all'.
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